Antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti e al finanziamento del terrorismo (D.lgs 231/2007)

Il decreto legislativo n. 231 del 2007, attraverso le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del 25 Maggio 2017 e n. 125 dello 04 Ottobre 2019 hanno significativamente modificato la concezione di antiriciclaggio ponendo nuovi termini di identificazione e di prescrizione delle attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti e al finanziamento del terrorismo.

Per RICICLAGGIO si intende quell'insieme di operazioni che mirano a dare liceità a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone ovviamente ardua l’identificazione e un eventuale recupero. Il presupposto del riciclaggio è la provenienza illecita da cui derivano il denaro, i beni o altre utilità, il cui fondamento è il compimento di un reato doloso o preterintenzionale.

Finanziamento del terrorismo

“S'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più̀ condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.”

Quali sono le attività illecite che possono dare luogo all’antiriciclaggio?

  • la conversione o il trasferimento di beni
  • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi
  • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
  • la partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti

Tutte queste tipologie di reato possono generare denaro di natura illecita la cui libera disposizione ne prevede l’immissione in un circuito legale.

Alcune attività sono insidiose soprattutto per alcune categorie professionali come viene esplicitato a titolo esemplificativo non esaustivo nell’elenco che segue:

  • Appropriazione indebita di un amministratore o un dipendente di un’impresa;
  • Emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
  • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
  • Omesso versamento dell’Iva o delle ritenute di acconto dei dipendenti;
  • Bancarotta fraudolenta;
  • Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte;
  • Corruzione;
  • Concussione

Il decreto 231/2007, (art. 3) per combattere il fenomeno del riciclaggio di capitali e il finanziamento al terrorismo, ha coinvolto, in forma di “obbligo di collaborazione attiva”, alcuni soggetti tra i quali:

  • Dottori commercialisti ed Esperti contabili iscritti all’albo;
  • Notai:
  • Avvocati
  • Consulenti del lavoro;
  • Consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati;
  • Attività di elaborazioni contabili;
  • Revisori legali e le società di revisione legale con e senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

L’art. 16 del decreto 231/2007 obbliga i professionisti e gli altri soggetti assimilati a osservare le procedure di adeguata verifica della clientela quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e durante l’assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e deposito titoli; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi, ecc.

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